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Detrazione per figli a carico in presenza di genitori divorziati



Facoltà del genitore divorziato e privo di reddito di devolvere all’altro genitore il beneficio della detrazione per figli a carico, salvo l’obbligo del successivo riversamento a suo favore; questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 30/12/2010 n. 143


L’Agenzia chiarisce che ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore, quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.

Tale disposizione deve ritenersi applicabile anche in caso di genitori separati o divorziati atteso che la circolare n. 15/E del 2007 ha affermato il principio secondo cui occorre evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori coniugati e genitori separati.

Quindi in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione è prevista la possibilità di devolvere in favore dell’altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell’imposta e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione o in caso di affidamento congiunto un importo pari al 50 per cento.

Fonte: Agenzia delle Entrate