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Organizzazione convegni



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 13/11/2006 n. 131


OGGETTO:

IVA. Art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972. Territorialità delle prestazioni di servizio relative all'organizzazione di un convegno. Istanza di interpello proposta da un'Associazione senza scopo di lucro olandese in merito al trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva dell'attività di organizzazione di una conferenza (prenotazione alberghi, fornitura stands, catering) in Italia e curata da una società italiana specializzata in tale attività.

Parere dell'Agenzia:

IMPOSTE DIRETTE:

Nel caso di specie non è possibile raffigurare la costituzione di una stabile organizzazione. Di conseguenza eventuali utili realizzati in tale occasione non saranno imponibili in Italia (art. 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Olanda ratificata con legge n. 305 del 26 luglio 1993).

IVA:

 

1) le quote di iscrizione al convegno, attribuiscono ai partecipanti il diritto ad accedere ai lavori della conferenza; si ritiene che si tratti di una prestazione relativa ad un evento di natura culturale territorialmente rilevante nel luogo di materiale esecuzione (art. 7, quarto comma, lett. b del D.P.R. n. 633 del 1972)

 

2) in merito ai contributi provenienti da imprese multinazionali nel settore delle telecomunicazioni per potere disporre di locali ove pubblicizzare i propri servizi e prodotti, si ritiene che i predetti servizi, resi da un soggetto residente in altro Stato membro dell'Unione europea: - se richiesti da soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, sono imponibili nel territorio dello Stato (art. 7, quarto comma, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972);

- se richiesti da soggetti di altri Stati membri non esercenti imprese, arti o professioni sono imponibili nel Paese del prestatore, vale a dire in Olanda (art. 9, par. 1, VI Direttiva);

- se richiesti da soggetti passivi d'imposta di altro Stato membro sono tassabili in tale Stato (art. 9, par. 2, lett. e, VI Direttiva);

- se richiesti da soggetti passivi ovvero privati consumatori residenti o domiciliati in Paesi terzi sono imponibili in Italia se utilizzati nel territorio dello Stato (art. 7, quarto comma, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 1972).

 

3) tenuto conto che Alfa ha effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato, per recuperare l'IVA, l'associazione dovrà necessariamente nominare in Italia un rappresentante fiscale oppure identificarsi direttamente;


Fonte: Agenzia delle Entrate