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Contributo di Solidarietà: istituiti i due nuovi codici tributo



Debutto dei due nuovi codici tributo per il versamento, da parte dei sostituti d'imposta, del contributo di solidarietà del 3% dovuto sulla parte di reddito di lavoro dipendente e assimilato eccedente i 300.000 euro lordi annui; istituiti con Risoluzione del 9/01/2012 n. 4


Con Risoluzione del 9 gennaio 2012 n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i due nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà previsto dal Decreto Legge 138/2011 (Manovra di Ferragosto).

Si ricorda che il Contributo di Solidarietà è stato introdotto dalla Manovra di Ferragosto 2011 all'art. 2, comma 2 che così ha disposto: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo"
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Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante il modello F24, del contributo in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
  • 1618” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante il modello “F24 enti pubblici”, del contributo in parola, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “145E” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”

In sede di compilazione del modello F24EP, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” (valore F), con l’indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B” del mese e dell’anno in cui effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.


Fonte: Agenzia delle Entrate