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Servizi di formazione e aggiornamento professionale: chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini IVA



L'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito al criterio di individuazione del presupposto territoriale, ai fini IVA, per i servizi di formazione e di aggiornamento professionale; Risoluzione del 7.05.2012 n. 44


Con Risoluzione del 7 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al criterio di individuazione del presupposto territoriale, ai fini IVA, per i servizi di formazione e di aggiornamento professionale.

In base alla lett. a) dell’art. 7-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti, rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.

Al fine di individuare il luogo di tassazione dei servizi di formazione e aggiornamento professionale, si deve, pertanto, distinguere tra i servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (definiti anche come servizi “business to consumer” ovvero “B2C”) e quelli resi nei confronti di committenti soggetti passivi IVA (definiti anche come servizi “business to business” ovvero “B2B”), così come individuati dall’art. 7-ter, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, mentre i servizi di formazione e aggiornamento professionali resi nei rapporti B2C - in applicazione del richiamato art. 7-quinquies, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 - si considerano effettuati nel territorio dello Stato se ivi materialmente eseguiti, i medesimi servizi, se resi nei rapporti B2B, sono territorialmente rilevanti in Italia in applicazione del criterio di carattere generale previsto dall’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972.

L’individuazione del presupposto territoriale dei servizi in questione è, quindi, strettamente connessa alla verifica circa lo status di soggetto passivo del committente. In merito alla prova di detto status nonché alla qualità di soggetto passivo del committente, si rinvia ai chiarimenti resi nella circolare 29 luglio 2011, n. 37/E.

Fonte: Agenzia delle Entrate