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Attività agricole connesse di cooperativa agricola: trattamento tributario ai fini Iva



L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito al trattamento tributario ai fini Iva delle attività agricole connesse da parte di una cooperativa che commercializza i prodotti dei soci, con Risoluzione del 12.06.2012 n. 65/E


L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 12 giugno 2012 n. 65, fornisce indicazioni in merito al trattamento tributario ai fini Iva delle operazioni poste in essere da una società cooperativa agricola (o anche da un consorzio di cooperative agricole) che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai soci (o dalle cooperative socie).

Viene chiarito che lo svolgimento di un’attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non da luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all’ente e dall’ente ai terzi.

Viene evidenziato il ruolo della cooperativa agricola, affermando che l’organismo associativo rappresenta una sorta di prolungamento delle attività del socio e che non vi è, pertanto, alcun rapporto di prestazioni di servizio tra socio e cooperativa.
Ai fini civilistici la cooperativa agricola è qualificata come produttore agricolo in quanto commercializza i prodotti conferiti dal socio. Per quanto concerne la disciplina Iva, la cooperativa agricola è inserita dall’art. 34, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra i produttori agricoli ai quali si applica il regime speciale (con possibilità di opzione per il regime ordinario) previsto per le cessioni di prodotti agricoli.

La norma tributaria è conforme, pertanto, alla disciplina civilistica che qualifica le cooperative come produttori agricoli in quanto svolgono l’attività sui prodotti agricoli conferiti dai soci.

In ragione di tale connessione soggettiva vi è un rapporto di continuità tra socio e cooperativa nello svolgimento delle attività agricole, comprese quelle connesse, ai sensi dell’art. 2135, comma 3, del codice civile, quali la manipolazione e la
trasformazione, nonché altre attività dirette alla commercializzazione, quali ad esempio la promozione e il marketing.

Nell’ambito delle attività di commercializzazione di tali prodotti le attività connesse non assumono, quindi, la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla
cooperativa per conto dei soci.
La cooperativa, infatti, al fine di realizzare una migliore redditività dei prodotti, si sostituisce al produttore realizzando una ottimizzazione dei costi nello svolgimento delle attività di commercializzazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate