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Aliquota Iva ordinaria per il parquet di tipo “flottante”



Il “parquet” montato senza l’uso di collanti e, quindi, suscettibile di essere smontato ed, eventualmente, riutilizzato, è considerato materiale di rivestimento e non bene finito, e la sua cessione, anche nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia sconta l’aliquota IVA ordinaria


Si ricorda che sono assoggettati all’aliquota Iva ridotta del 10% i beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, impiegati per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della Legge n. 457 del 1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica), esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.

Con la Risoluzione del 25 giugno 2012 n. 71/E chiarisce che l’acquisto di pavimento in laminato di tipo flottante, montato senza l’uso di collanti e, quindi, è suscettibile di essere smontato ed, eventualmente, riutilizzato, è pur sempre riconducibile alla categoria dei materiali di rivestimento e, in quanto tale, non può essere considerato bene finito.
Le singole liste prefinite che compongono la pavimentazione, infatti, non sono di per sé elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale e una volta smontate, anche se suscettibili di riutilizzazione, perderebbero le proprie
caratteristiche strutturali di pavimentazione.

Tanto premesso, si ritiene che la cessione, anche nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia, del pavimento avente le caratteristiche sopra descritte debba essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria.

Fonte: Agenzia delle Entrate