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Studi di Settore: accesso al regime premiale per il 2011



Definiti, con Provvedimento del 12.07.2012, i contribuenti interessati al regime premiale introdotto con il Decreto Salva-Italia con un elenco degli studi di settore ammessi per il 2011 in funzione di alcuni indicatori. Fedeltà dei dati, coerenza e congruità consentono di accedere al regime


Il nuovo regime premiale per 55 Studi di Settore per il periodo d'imposta 2011. Il Provvedimento dell'Agenzia del 12 luglio 2012 definisce i soggetti che rientrano nella disciplina premiale (art. 10, commi da 9 a 13, del Dl 201/2011), ovvero i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che, nel periodo d’imposta di
riferimento, risultano congrui e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione.
Ciò a condizione che:

  • la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
  • se il contribuente consegue sia redditi d’impresa sia di lavoro autonomo, siano assoggettabili a studi entrambe le categorie di reddito;
  • se il contribuente applica due diversi studi, la congruità e la coerenza sussistano per entrambi.

Per il periodo di imposta 2011 accedono al regime premiale i contribuenti, di cui sopra, che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al presente Provvedimento. Porte aperte al nuovo regime premiale per il periodo d’imposta 2011 anche per i contribuenti che applicano due diversi studi di settore, a patto che entrambi rientrino tra quelli elencati nell’allegato 1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la norma, contenuta nel Salva Italia (Dl 201/2011), stabilisce che per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, che risultano coerenti agli indicatori previsti dai relativi decreti di approvazione degli studi e sono in regola con gli obblighi di comunicazione, sono preclusi gli accertamenti analitico-presuntivi. Sono, inoltre, ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/1973) è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno 1/3, invece che 1/5, quello dichiarato.


Fonte: Agenzia delle Entrate