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Omessa dichiarazione: è possibile chiedere il rimborso del credito maturato



Con Circolare del 6.08.2012 n. 34/E, l'Agenzia chiarisce che le eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse, possono essere richieste a rimborso entro 2 anni dal pagamento delle imposte, sanzioni e interessi iscritti a ruolo a seguito degli esiti della liquidazione dell'Agenzia


Problematica che spesso emerge nell'ambito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione, nonché di gestione del contenzioso, è quella relativa al riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’IVA, delle imposte dirette o dell’Irap.
Con Circolare del 6 agosto 2012 n. 34 l'Agenzia ha precisato che i suddetti crediti originatisi in un‘annualità in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione ha ammesso la possibilità, nel caso in cui il credito sussista effettivamente, per il contribuente di presentare istanza di rimborso del credito, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro due anni dal pagamento degli esiti della liquidazione ovvero dell’esito del contenzioso relativo alla cartella di pagamento conseguente alla liquidazione stessa, favorevole all’Agenzia. In tal caso, il rimborso sarà erogato solo dopo aver riscontrato l’effettiva spettanza del credito.

Indice della Circolare:

Premessa
1. Detraibilità del credito IVA maturato nell’anno in cui la dichiarazione risulta omessa
2. Trattamento della fattispecie in sede contenziosa
3. Trattamento della fattispecie in sede mediazione o conciliazione giudiziale
4. Riconoscimento dell’eccedenza a credito IRPEF, IRES o IRAP maturata nell’anno in cui la relativa dichiarazione risulta omessa


Fonte: Agenzia delle Entrate