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Esenzione Iva per i Massofisioterapisti solo con formazione triennale e con diploma datato



L'esenzione Iva può essere applicata dal massofisioterapista solo se ha acquisito il diploma con un corso triennale ed entro il 17 marzo 1999; questi i chiarimenti forniti con la Risoluzione dell'Agenzia del 17.10.2012 n. 96


L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 17 ottobre 2012 n. 96, ha chiarito che l'esenzione Iva può essere applicata dal massofisioterapista solo se ha acquisito il diploma con un corso triennale ed entro il 17 marzo 1999, questo perchè il diploma di Massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui al punto c) del comma 1, dell’articolo 1 del DM 17.05.2002.

Di conseguenza, si evidenzia che i possessori di un titolo di Massofisioterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quanto come dipendente presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non potranno usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute devono intendersi confermate le istruzioni fornite con la risoluzione 13 aprile 2007, n. 70/E, che indicavano applicabile il regime di esenzione solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.


Fonte: Agenzia delle Entrate