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Modello Eas: Remissione in bonis possibile, per gli enti no-profit, fino al 31.12.2012



Per gli Enti no-profit che non hanno provveduto all’invio tempestivo del Modello Eas, è prevista la possibilità adempiere alla trasmissione della comunicazione entro il 31 dicembre 2012, con il versamento di una sanzione di 258,00 euro; Risoluzione del 12.12.2012 n. 110


L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 12 dicembre 2012 n. 110/E fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis:

1. agli enti privati non commerciali di tipo associativo che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS;
2. agli enti privati non commerciali di tipo associativo che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del decreto–legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto l’istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a
comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Ai sensi dell’anzidetta disposizione, infatti, “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  2. effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

Gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, che non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti, possono fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una sanzione (pari a euro 258,00). Tuttavia, la circolare n. 38 del 2012, al paragrafo 1.4, ha precisato che, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del termine entro il quale sanare l’adempimento omesso nonché in attuazione dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del 31 dicembre 2012.


Fonte: Agenzia delle Entrate