Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Somme erogate dalla PA : precisazioni sulla corretta applicazione dell’Iva



Chiarimenti dall’Agenzia sul corretto trattamento tributario, ai fini Iva e per la contabilità pubblica, delle somme erogate a vario titolo dalla Pubblica Amministrazione; Circolare n. 34/E del 21.11.2013


L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 chiarisce che i contributi erogati dalla Pubblica amministrazione a soggetti, pubblici o privati, rientrano in campo Iva quando costituiscono il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto. Al contrario, non si applica l’Iva quando chi riceve il contributo non è obbligato a rendere alcuna controprestazione. Sono, pertanto, gli interessi delle parti a stabilire se l’erogazione costituisce un "corrispettivo" per il servizio effettuato o per il bene ceduto, da assoggettare a Iva, o se si configura come un semplice "contributo", cioè come una mera assegnazione di denaro, esclusa da IVA.
 
L'Agenzia ricorda che la qualificazione di un'erogazione quale corrispettivo (o quale contributo) in primo luogo deve essere individuata in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario. Solo qualora la norma di legge non qualifica le caratteristiche dell'erogazione specifica, si dovrà fare ricorso i criteri suppletivi.
 
INDICE
 
Premessa
 
1. Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi
1.1. Contributi pubblici
1.2. Corrispettivi
 
2. Criteri sussidiari per qualificare la natura delle erogazioni
a) acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata (o corrispettività tra elargizione di denaro ed attività finanziata)
b) previsione di clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento
 

Fonte: Agenzia delle Entrate