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Deducibilità delle perdite e svalutazione su crediti: ulteriori chiarimenti delle Entrate



La nuova disciplina ai fini IRES e IRAP introdotta dalla legge di stabilità 2014 e ulteriori chiarimenti sulla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo; Circolare del 4.06.2014 n. 14


Con Circolare del 4 giugno 2014 n. 14/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina ai fini IRES e IRAP introdotta dall’articolo 1, commi 158 -161, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sulla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo.
 
Nel dettaglio, sono oggetto di chiarimenti nella presente circolare le seguenti disposizioni:
  • i. l’articolo 1, comma 160, lettera b), della legge di stabilità 2014 che, modificando l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”), consente la deduzione ai fini IRES, presumendo la ricorrenza degli elementi certi e precisi, anche dei crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali;
  • ii. l’articolo 1, comma 160, lettera c), della legge di stabilità 2014 che, modificando i commi da 3 a 5 dell’articolo 106 del TUIR, ridisegna la disciplina della deducibilità ai fini IRES delle perdite e svalutazioni dei crediti per le banche e gli altri enti finanziari, nonché per le imprese di assicurazione;
  • iii. l’articolo 1, comma 161, della legge di stabilità 2014 che reca la decorrenza delle disposizioni di cui ai numeri i) e ii) e la relativa disciplina transitoria;
  • iv. l’articolo 1, commi 158 - 159, della legge di stabilità 2014 che prevede la concorrenza alla base imponibile IRAP delle banche e degli altri enti finanziari, nonché delle imprese di assicurazione, delle rettifiche e riprese di valore nette sui crediti.
Sono, altresì, forniti ulteriori chiarimenti in merito al regime transitorio della disciplina della deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo introdotta dall’articolo 33, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 nell’ipotesi in cui il fondo svalutazione crediti risulti capiente.
 
Indice della Circolare:
 
PREMESSA
1. DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI RILEVATE A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO OPERATA IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
1.1 Presupposti per la cancellazione dei crediti secondo i principi contabili nazionali
1.2 Decorrenza della norma
2. LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI PER GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI
2.1 Ambito oggettivo di applicazione
2.2 La deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti in quinti
2.3 La deducibilità integrale delle perdite su crediti da cessione a titolo oneroso
2.4 Decorrenza e disciplina transitoria
2.4.1 La disciplina transitoria del fondo rischi su crediti
3. LA DISCIPLINA PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
4. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IRAP PER LE BANCHE E GLI ALTRI ENTI E SOCIETÀ FINANZIARIE E LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
4.1 Rilevanza ai fini IRAP delle rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela per le banche e gli altri enti finanziari
4.2 Rilevanza ai fini IRAP delle perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti nei confronti degli assicurati per le imprese di assicurazione
4.3 Decorrenza e disciplina transitoria
5. Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina di cui al comma 5, articolo 101 del TUIR (crediti di modesto importo)
 

Fonte: Agenzia delle Entrate