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Requisiti incubatori di start-up innovative



Pubblicato sulla GU del 18.04.2013 n. 91, il Decreto ministeriale che fissa i criteri per essere riconosciuti incubatore di start-up innovative, con il meccanismo a punti; Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21.02.2013


Pubblicato in GU n. 91 del 18 aprile 2013 il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21 febbraio 2013 sui requisiti che devono avere gli incubatori di start-up innovative.
 
Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
 
Per ottenere lo status di incubatore certificato, accedendo così alle specifiche agevolazioni previste, è necessario il possesso dei requisiti indicati dal comma 5 dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nonché l’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro Imprese.
 
L'incubatore di start-up innovative certificato è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre, anche in modo non esclusivo, servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti, di cui al comma 5 dell’art. 25 del DL:
  1. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
  2. dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
  3. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
  4. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
  5. ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base degli indicatori e dei relativi valori minimi individuati nella Tabella A del decreto ministeriale sopra citato.
 
Il possesso del requisito di cui alla lettera e) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al Registro delle imprese, sulla base dei valori minimi individuati nella Tabella B del medesimo decreto ministeriale.
 
Per dimostrare di avere i requisiti, ai fini dell’autocertificazione, l’incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B qui allegato. 
 
 

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy