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Finanziamenti alle imprese: deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni



Chiarimenti in merito alle modalità di deduzione delle spese di emissione di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari da parte delle società di piccole e medie dimensioni; Circolare del 26.09.2014 n. 29


L’articolo 32 del D.L. 83/2012 (Decreto Crescita) ha sensibilmente modificato il regime civilistico e fiscale degli interessi degli strumenti finanziari che possono emettere le imprese domestiche di piccole e medie dimensioni, quali le obbligazioni e le cambiali finanziarie, allo scopo di dotarle di strumenti di raccolta di capitali di debito, utilizzabili in alternativa alla raccolta presso i soci e al credito bancario oppure in sostituzione di precedenti debiti, introducendo la possibilità di dedurre per cassa le spese di emissione dei titoli obbligazionari.
 
La Circolare del 26 settembre 2014 n. 29/E, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di deduzione di tali spese, chiarendo infine che la deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli similari e delle cambiali finanziarie, va considerata una facoltà e non un obbligo, in linea con la ratio di natura agevolativa che caratterizza l’intero Decreto Sviluppo (Decreto Crescita - DL n. 83 del 22/06/2012).
 
Infatti la finalità dell’intervento normativo è, come noto, quella di ridurre i vincoli normativi (non solo fiscali) che finora hanno limitato il ricorso da parte di queste società al mercato dei capitali. Dal punto di vista civilistico, sussistevano determinate limitazioni patrimoniali all’indebitamento e numerosi erano gli adempimenti amministrativi richiesti che consentivano la fruizione di tali strumenti solo per le società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati e per le banche.
 
Dal punto di vista fiscale, invece, tale provvedimento normativo ha esteso l’applicabilità del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 – finora riservato ai titoli obbligazionari e titoli similari emessi dalle banche e dalle società quotate e ai titoli pubblici - agli interessi e altri proventi dei titoli obbligazionari, dei titoli similari nonché delle cambiali finanziarie emessi da società con azioni non negoziate, a condizione che i medesimi strumenti siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella cd. white list di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Fonte: Agenzia delle Entrate