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Nessun obbligo di comunicazione della PEC se già inserita nell'INI-PEC



Nessun obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre per intermediari e professionisti che l’hanno già inviato all’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC); Risoluzione del 14.10.2014 n. 88


Se la Pec è già disponibile all'interno dell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, il quale raccoglie tutti i recapiti di posta certificata (Ini-Pec) delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano, viene meno l’obbligo di comunicarla all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, ai fini del monitoraggio fiscale.
 
Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 14 ottobre 2014 n. 88/E.
 
Tale elenco, in sostanza, raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente accessibile, senza necessità di autenticazione, anche da parte delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici possa essere effettuato dall’Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC.
 
Inoltre, sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l’Agenzia delle Entrate, gli indirizzi PEC degli associati sono già comunicati all’Agenzia.

Fonte: Agenzia delle Entrate