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Richiesta di applicazione di ritenuta maggiorata



Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito all'effettuazione delle ritenute con aliquota più elevata; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 30.11.2001 n. 199/E


Si precisa che con circolare del 23 dicembre 1997, n. 326/E è stata prevista la facoltà per i sostituti d’imposta di applicare, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, su richiesta del percipiente, un’aliquota più elevata di quella derivante dall’applicazione dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.
 
La citata circolare ha, infatti, precisato che “nell'effettuazione delle ritenute il sostituto può, d'accordo con il sostituito, applicare una aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. In tal modo, infatti, senza arrecare alcun danno all'erario, che anzi si vede anticipato il versamento di imposte, si può evitare che, al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, l'imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata, con il rischio di chiudere con un conguaglio incapiente.”.
 
Successivamente a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte di una Società, la quale chiedeva, al Dipartimento per le politiche sociali, se un’aliquota più elevata per le ritenute d'acconto, potesse essere riconosciuta anche in sede di tassazione alla fonte dei redditi di lavoro autonomo, con Risoluzione del 30 novembre 2001 n. 199/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il sostituto d’imposta può applicare un’aliquota IRPEF superiore al 20% sui redditi di lavoro autonomo, anche occasionali, erogati ai soggetti che espressamente lo richiedano.
 
In tal caso, infatti, senza arrecare alcun danno all'erario, si può evitare che, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l'imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata.

Fonte: Agenzia delle Entrate