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Patent Box: gli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione



Chiarimenti in merito agli effetti derivanti dalla scelta del regime opzionale di tassazione agevolata (Patent Box), sul trattamento delle perdite, sulla disciplina delle operazioni straordinarie e sulla procedura di ruling; Circolare dell' 1.12.2015 n. 36


Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 n. 36/E vengono fornite le prime indicazioni in merito alle modalità e agli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione del regime di tassazione agevolata "Patent box", sul trattamento delle perdite, sulla disciplina delle operazioni straordinarie e sulla procedura di ruling.

Si ricorda che il regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, è stato istituito dal’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 190/2014, legge di stabilità 2015, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e premiare le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale nel nostro Paese sostenendo i relativi costi, ispirandosi anche ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale prevista per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.

Successivamente le disposizioni attuative della disciplina concernente tale regime opzionale sono state emanate con decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 30 luglio 2015.

Tale regime prevede, per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei sopra citati beni immateriali, sul modello di altri Stati europei e in coerenza con standard internazionali condivisi.


Fonte: Agenzia delle Entrate