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Le novità nella gestione degli interpelli antielusivi



Chiarimenti in merito alla gestione delle istanze di interpello antielusivo, a seguito delle novità normative introdotte dai provvedimenti Dlgs 128/2015 e Dlgs 156/2015; Risoluzione del 15.12.2015 n. 104


Nel corso del 2015, sono intervenuti due distinti provvedimenti che hanno inciso profondamente sulla disciplina dell’interpello antielusivo:

  • il primo è stato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che, con effetto dal 1° ottobre 2015, ha introdotto una definizione di abuso del diritto e, al contempo, una nuova procedura di interpello antiabuso (rinviando integralmente alle previsioni dell’articolo 11 della L. n. 212 del 2000 in materia di interpello ordinario);
  • il secondo è stato il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 che, con effetto dal 1° gennaio 2016, ha profondamento modificato l’intera disciplina degli interpelli tributari (compresi quelli antiabuso) procedendo ad una sua uniformazione.

Con Risoluzione del 15 dicembre 2015 n. 104/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla gestione delle istanze di interpello antielusivo già presentate, alla luce delle novità introdotte sopra citate.

Le criticità emerse in relazione alle disposizioni in materia di interpelli riguardano, nello specifico, le istanze di interpello antielusive/antiabuso presentate:

  1. entro la data del 1° settembre 2015 (fondate legittimamente sull’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) per le quali la risposta non sia stata ancora resa dall’Amministrazione finanziaria;
  2. nel periodo intercorrente tra il 2 settembre ed il 30 settembre 2015; e infine
  3. nel periodo tra il 1° ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2015.

Fonte: Agenzia delle Entrate