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Modello per scalare le perdite pregresse in accertamento e in adesione



Su richiesta del contribuente è possibile scomputare le perdite pregresse dal maggiore imponibile accertato, ecco il Modello di istanza; Provvedimento del 12.10.2016 n. 164492


Con il provvedimento n. 164492 di ieri, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello e le relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento.

Il Modello deve essere presentato dal contribuente che intenda avvalersi dell’utilizzo delle perdite pregresse non utilizzate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati ai sensi dell’articolo 42 del d.P.R. n. 600 /73 e nel procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218/1997.
In  generale per perdite pregresse si intendono le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR (DPR 917/86). Le perdite pregresse si considerano utilizzate alla data di presentazione del Modello se sono già state scomputate  nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative ai periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica o le perdite rettificate o scomputate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.

Il Modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. ed è presentato esclusivamente per via telematica
• direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline
• tramite i soggetti incaricati.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “IPEA”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it dal 12 ottobre 2016. È fatta salva la facoltà di trasmettere il modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2016/51240 dell’8 aprile 2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio competente fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Notifica di avviso di accertamento:
In caso di notifica al contribuente dell’avviso di accertamento di cui all’articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 il Modello deve essere presentato dal contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In questi casi la presentazione del Modello sospende il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni. L’ufficio, previo riscontro dell’utilizzabilità delle perdite procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione del Modello.

Istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica di avviso di accertamento:
In caso di istanza di accertamento con adesione formulata a seguito di notifica dell’avviso di accertamento il Modello deve essere presentato dal contribuente entro il
termine per la proposizione del ricorso. La presentazione del Modello sospende il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni ulteriore rispetto al periodo di sospensione previsto dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997.
A seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, l’ufficio formula l’invito a comparire al fine di instaurare il contraddittorio con il contribuente.
L’ufficio, previo riscontro dell’utilizzabilità delle perdite , predispone l’atto di accertamento con adesione contenente i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili. L’atto predisposto è sottoscritto dal contribuente e la definizione si perfeziona per effetto del compimento degli adempimenti di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997.

Procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica di avviso di accertamento
Nei casi di procedimento di accertamento con adesione avviato precedentemente alla notifica di un avviso di accertamento il Modello deve essere presentato dal contribuente nel corso del contraddittorio. A seguito della presentazione dell’istanza l’ufficio formula al contribuente la proposta di accertamento, al fine di instaurare il contraddittorio. L’ufficio, previo riscontro dell’utilizzabilità delle perdite predispone l’atto di accertamento con adesione contenente la determinazione dei maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili. L’atto così predisposto è sottoscritto dal contribuente e la definizione si perfeziona per effetto del compimento degli adempimenti di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997.


Fonte: Agenzia delle Entrate