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Sentenza favorevole e rimborso al contribuente



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 07/05/2007 n. 87


Oggetto: Iscrizioni nei ruoli straordinari - Sgravio per sentenza favorevole al contribuente

 

Testo: Alcune Direzioni regionali hanno chiesto chiarimenti in merito alla possibilita' di effettuare, a seguito di sentenza favorevole al contribuente, lo sgravio delle iscrizioni nei ruoli straordinari.

In particolare, la questione verte sulla necessita' o meno di proseguire, nel caso di ruolo straordinario, l'attivita' di riscossione in presenza di una sentenza favorevole al contribuente che annulli l'avviso di accertamento da cui era scaturita l'iscrizione nei ruoli straordinari delle imposte accertate.

 

Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone che "in deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo".

Il ricorso all'iscrizione nei ruoli straordinari e' regolato dall'articolo 11 dello stesso decreto, il quale al comma 3 stabilisce che "I ruoli straordinari sono formati quando vi e' fondato pericolo per la riscossione".

Con riferimento al previgente testo dell'articolo 11, ultimo comma del DPR n. 602 del 1973, in vigore fino al 30 giugno 1999, con la risoluzione n. 586 del 24 febbraio 1995 e' stato precisato che tale disposizione "trova applicazione ogni qual volta sussista fondato pericolo per la riscossione, in quanto e' il < > che assurge ad elemento preminente rispetto ad ogni altra circostanza".

Tanto premesso, in merito alle specifiche richieste di chiarimento pervenute si ritiene che la pronuncia giurisdizionale emessa nella controversia concernente l'atto dal quale e' scaturita l'iscrizione a ruolo comporta comunque l'applicazione dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina il pagamento del tributo in pendenza di giudizio e stabilisce l'importo da riscuotere.

Con la circolare n. 73 del 31 luglio 2001 e' stato, infatti, precisato che "la provvisoria esecutorieta' delle sentenze delle commissioni tributarie e' disciplinata dal capo IV del d.lgs. 546/1992: piu' precisamente, come gia' chiarito in altre occasioni (cfr. Cir. n. 98/E del 23 aprile 1996), l'art. 68 (pagamento del tributo in pendenza del processo) sancisce il principio della provvisoria esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie e gradua la determinazione degli importi da versare o da rimborsare in relazione all'esito della decisione e al grado dell\'organo giudicante".


Fonte: Agenzia delle Entrate