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Lavoro autonomo e smart working: la riforma è legge



Ecco la bozza del DDL (AC. n. 2233-B) recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e del lavoro agile approvato dal Senato il 10 maggio 2017


Pubblichiamo il testo del Disegno di legge AC. n. 2233 B, nella versione approvata definitivamente dal Senato il 10 maggio 2017, con 158 sì, 9 no e 45 astenuti.

Il disegno di legge è  volto a garantire misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (c.d. smart working).
L'obiettivo  annunciato dal Governo è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Sono state ampliate tutele e diritti a circa 2 milioni di professionisti e partite Iva.

Il provvedimento sale a 26 articoli suddivisi in tre capi:

  • il capo I concerne il lavoro autonomo e si compone degli articoli da 1 a 17,
  • il capo II reca disposizioni in materia di lavoro agile e si compone degli articoli da 18 a 24,
  • il capo III reca le disposizioni finali.

Importanti novità in ambito del lavoro autonomo comprendono disposizioni in ambito fiscale e previdenziale, fra le quali:

• deduzione integrale delle spese di viaggio connesse ad un incarico professionale, non più riconducibili a compensi in natura.
• estensione del congedo parentale anche per i padri (fino a sei mesi totali  per i due genitori)  entro i primi tre anni di vita del bambino e con calcolo della contribuzione su un periodo di 18 mesi
• trattamento assistenziale per periodi di malattia grave che comporti inabilità assoluta assimilato a quello per  degenza ospedaliera,
• spese di formazione e aggiornamento professionale deducibili al 100% con tetto di 10mila euro annui .

Con l'entrata in vigore del Ddl, cambia anche la disciplina dello smart working.
Viene chiarito il significato di smart working: vale a dire (per differenziarlo dal telelavoro) quando la prestazione resa in modalità “agile” avviene in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (si potranno utilizzare gli strumenti tecnologici). Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non in-feriore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui al-l’articolo 51 del decreto legislativo 15 giu-gno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusi-vamente all’interno dell’azienda.


Fonte: Camera dei Deputati