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Persone con disabilità: il testo della Legge Dopo di noi aggiornato



Ecco il testo della Legge "Dopo di noi" a tutela persone con disabilità grave prive del sostegno familiare; Legge 112/2016 aggiornata con le modifiche apportate dal Dlgs correttivo 105/2018


Pubblichiamo il testo della Legge del 22 giugno 2016 n. 112, c.d. "Dopo di noi", in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare, aggiornato con le modifiche apportate dal Dlgs correttivo 105/2018.

La Legge prevede l'istituzione di un Fondo per l'attuazione delle finalità della legge, quali assistenza e sostegno ai disabili privi dell’aiuto della famiglia, agevolazioni per privati, enti e associazioni che decidono di stanziare risorse a loro tutela, agevolazioni fiscali, esenzioni e incentivi per la stipula di polizze assicurative, trust e trasferimenti di beni.

Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

  1. attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave;
  2. realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
  3. realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
  4. sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonche' altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilita' e le famiglie che si associano per le finalita' di cui all'articolo 1. Le attivita' di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'.

In allegato il testo della Legge aggiornato con le modifiche apportate dal Dlgs correttivo 105/2018.


Fonte: Gazzetta Ufficiale