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Contratto di affitto concordato: nuove regole con la pubblicazione del Dm



Pubblicato in GU il Decreto Min. del 16 gennaio 2017 contenente le nuove regole e le agevolazioni fiscali per le locazioni a canone convenzionato, di natura transitoria e a studenti universitari


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 il Decreto del Min. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 contenente i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari.

Dopo 18 anni dalla loro introduzione vengono rinnovate alcune regole per i contratti di locazione.

Una delle principali novità riguarda il fatto che rispetto al passato è stata introdotta la possibilità di siglare contratti a canone concordato dovunque, grazie al fatto che le norme convenzionali sono applicabili sia nei Comuni dove sia stato fatto un accordo territoriale (presupposto necessario per fare contratti “concordati”) ma anche, a quelli sottoscritti negli altri Comuni, di conseguenza adesso, anche nei comuni privi di alta tensione abitativa diventa possibile fare gli accordi territoriali e stipulare contratti concordati (si ricorda che prima ci si doveva limitare ai Comuni ad alta tensione abitativa).

In allegato al Decreto:

  • Allegato A - LOCAZIONE ABITATIVA (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
  • Allegato B - LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
  • Allegato C - LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)
  • Allegato D - TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
  • Allegato E - PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE’ MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'adozione dei tipi di contratto allegati al presente decreto diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, dal deposito degli accordi ai sensi del comma 2, sulla base dei criteri indicati nel decreto di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998. Successivamente alla sottoscrizione, gli accordi territoriali e integrativi sono depositati, a cura di una delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata e presso la regione di riferimento.

In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della richiamata legge n. 431 del 1998.

L'accordo definito in sede locale stabilisce la sua durata e le modalita' di convocazione per il suo rinnovo e assicura modalita' di monitoraggio della sua applicazione, prevedendo forme di convocazione straordinaria delle parti firmatarie in presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica. Fino all'adozione degli accordi basati sul presente decreto restano in vigore, in ogni loro parte, gli accordi precedenti.


Fonte: Gazzetta Ufficiale