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Credito d'imposta per gli investimenti al Sud: i chiarimenti delle Entrate



I chiarimenti dell'Agenzia nella Circolare del 13.04.2017 n. 12 sulla nuova disciplina del credito d’imposta, in particolare sulle modifiche del bonus per chi investe al Sud


L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 13 aprile 2017 n. 12/E fornisce nuove indicazioni relative alla fruibilità e applicabilità del credito d’imposta (bonus Sud), istituito dalla Legge di Stabilità per il 2016 a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, e modificato di recente dal Dl Mezzogiorno 243/2016.

In particolare l'articolo 7-quater del Dl Mezzogiorno 243/2016, reca le modifiche alla disciplina del credito d’imposta in esame, che prevedono:

  • l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE, in luogo della deroga precedentemente prevista a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE;
  • l’aumento della misura del credito d’imposta spettante;
    Si prevede che il credito è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.
  • l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta;
    il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento di:
    • 3 milioni di euro per le piccole imprese (il limite precedente era 1,5 milioni);
    • 10 milioni di euro per le medie imprese (limite precedente 5 milioni)
    • e 15 milioni di euro per le grandi imprese (limite immutato).
  • la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
    d’ora in poi il bonus va calcolato non più al netto, ma al lordo degli ammortamenti.
  • la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo).

Le nuove norme si applicano dall’1 marzo 2017.


Fonte: Agenzia delle Entrate