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Manovra correttiva: via libera del Senato e la manovrina diventa legge



Con 144 voti a favore, 104 contrari e 1 astenuto il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del Dl 50/2017, c.d. manovra correttiva (n. 2853)


Ieri 15 giugno 2017, con 144 sì, 104 no e un solo astenuto, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del Dl 50/2017 (n. 2853) contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo nel testo identico a quello approvato dalla Camera lo scorso 1° giugno (cosiddetta "manovrina").

La Manovra correttiva diventa così legge ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità l'introduzione dell'articolo 54-bis, sulla Disciplina delle prestazioni occasionali, che stabilisce che entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

  1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

I due strumenti per il ricorso a prestazioni occasionalie si chiamano:

  1. "Libretto famiglia" per le persone fisiche che ne fanno ricorso non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa,
  2. "Contratto di prestazione occasionale" per le imprese,
    in quest'ultimo caso, il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato:
    - da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
    - da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
    - da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
    - nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

In merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11), nel corso del passaggio parlamentare sono state introdotte le seguenti novità:

  • si prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, l’applicazione delle norme in materia di definizione agevolata alle controversie tributarie in cui è parte
  • viene stabilito che sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto legge) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (nella formulazione originaria era previsto che fossero definibili le controversie rispetto alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2016).

In Allegato:

  • il testo ddl di conversione del Dl 50/2017 approvato dal Senato (S. 2853)

Fonte: Camera dei Deputati