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Definizione agevolata liti fiscali pendenti: pronto il modello di domanda



Approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (Dl 50/2017) e definite le modalità di versamento, con Provvedimento del 21.07.2017 n. 140316


Con il Provvedimento del 21 luglio 2017 n. 140316, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (Dl 50/2017) con le relative istruzioni, e definiti nel dettaglio modalità e termini di trasmissione e di versamento degli importi dovuti.
In particolare, la chiusura riguarda non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli.

Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Entro il termine del 2 ottobre 2017, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.
La trasmissione va effettuata dall’interessato:

a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza.
Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.


Fonte: Agenzia delle Entrate