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Buoni Pasto: Il decreto in Gazzetta



Il buono pasto si potrĂ  spendere anche negli agriturismi, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali. In decreto in vigore dal 9 settembre 2017.


E' stato pubblicato nella GU n. 186 del 10 agosto 2017 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017  "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa,  in  attuazione  dell'articolo  144,  comma  5,  del   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

Entrerà in vigore il 9 settembre 2017.

Dalla data di entrata in vigore il buono pasto si potrà spendere anche negli agriturismi, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali.

Il suo valore è comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

I buoni sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Si ricorda che a far data dal 1°  luglio  2015  «Non  concorrono  a formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche'  quelle  in  mense  organizzate  direttamente  dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo  complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro  7  nel  caso  in  cui  le stesse  siano  rese  in  forma  elettronica,  le  prestazioni  e   le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre  strutture  lavorative  a  carattere  temporaneo  o  ad  unita' produttive ubicate in zone  dove  manchino  strutture  o  servizi  di ristorazione»; (art.51, comma 2, lettera  c),  TUIR).

Il regolamento individua gli esercizi  presso  i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo  di  mensa  reso  a mezzo dei buoni pasto,  le  caratteristiche  dei  buoni  pasto  e  il contenuto degli accordi stipulati tra le  societa'  di  emissione  di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al  fine  di garantire  la  libera   ed   effettiva   concorrenza   nel   settore,  l'equilibrato  svolgimento  dei  rapporti  tra  i  diversi  operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.

 


Fonte: Gazzetta Ufficiale