Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Studi di Settore 2018: ecco i 193 modelli approvati e i casi di applicazione



Approvati definitivamente 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2018, periodo d'imposta 2017 e i casi di applicazione


Pubblichiamo i 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017, approvati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2018 n. 25090.

Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno studio e dalle Parti relative ai quadri A, F, G, T, X, comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con i modelli Redditi.

Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, ovvero, ancorché esclusi dall’applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d’imposta 2017 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale, gli studi di settore indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale.

A CHI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più delle attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore (TABELLA 1 – ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2017) e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità.

Per “attività prevalente” si intende l’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi (o di compensi), determinato attraverso la somma dei ricavi (compensi) afferenti tutte le attività interessate da ciascuno studio.

Esempio.
– Ricavi derivanti dall’attività XXX (studio WMXX) = 200.000 (20%)
– Ricavi derivanti dall’attività YYY (studio WMXX) = 200.000 (20%)
– Ricavi derivanti dall’attività ZZZ (studio WMXX)  = 200.000 (20%)
– Ricavi derivanti dall’attività JJJ (studio WMXX) = 200.000 (20%)
– Ricavi derivanti dall’attività KKK (studio WDXX) = 200.000 (20%)
Totale ricavi 1.000.000

Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare il modello dei dati rilevanti per l’applicazione dello studio di settore WMXX, con l’indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all’intera attività d’impresa esercitata. L’individuazione dell’attività prevalente deve essere effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma di impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, indicando separatamente quelle che producono una categoria di reddito e quelle che producono l’altra.

Al riguardo:

  • se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività riguardanti due studi di settore differenti, il contribuente dovrà applicare entrambi gli studi;
  • se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore, il contribuente dovrà applicarlo sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso compilando il quadro “F” e nell’altro il quadro “G”).

Si precisa che, per l’individuazione del codice attività da indicare nel frontespizio del modello oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente l’attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi/compensi tra quelle per le quali è stato approvato lo studio da applicare.

Si ricorda che gli studi di settore si applicano anche:

  1. in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
  2. quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
    A titolo esemplificativo, rientrano nelle ipotesi di “mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le situazioni di inizio attività derivanti da:
    • acquisto o affitto d’azienda;
    • successione o donazione d’azienda;
    • operazioni di trasformazione;
    • operazioni di scissione e fusione di società;
  3. nei confronti dei soggetti con periodo d’imposta diverso dai dodici mesi. Pertanto, ad esempio, una società di capitali con un periodo d’imposta dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2017 è soggetta agli studi di settore ed è tenuta alla compilazione del modello;
  4. in caso di svolgimento di una attività stagionale o soltanto per una parte del periodo di imposta.

Si evidenzia che le ipotesi di “cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione”, nonché di “mera prosecuzione dell’attività”, ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’attività rispetto a quella preesistente, ossia quando le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, oppure i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

SOGGETTI AI QUALI NON SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall’applicazione (per gli obblighi di presentazione vedere il paragrafo 3 della Parte Generale delle Istruzioni) degli studi di settore i contribuenti:

  1. con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  2. che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività;
  3. con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro. Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare dei ricavi, sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (articolo 85, comma 1 lettere c), d) ed e) del TUIR). I compensi da tenere in considerazione, invece, sono quelli derivanti dall’attività di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, del TUIR).
    Le istruzioni di ciascun modello riportano le eventuali eccezioni (in particolare, per gli studi WG40U, WG50U, WG69U, WK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR);
  4. che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività;
  5. che determinano il reddito con criteri “forfetari”;
  6. che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;
  7. con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato lo studio e, quindi, prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002. Ad esempio, un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo l’attività di “Portali web” (codice 63.12.00) non deve compilare il modello YG66U poiché questo contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l’esercizio dell’attività in forma di impresa;
  8. che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità e il regime forfetario agevolato.

Non si applicano inoltre gli studi di settore ai contribuenti che presentano le cause di inapplicabilità indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore (si fa riferimento, ad esempio, alle società cooperative, alle società consortili ed ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).


Fonte: Agenzia delle Entrate