Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali: modalità di attuazione



In attesa che venga pubblicato in GU, ecco il Decreto in materia di contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 13.02.2018


Pubblichiamo il Decreto firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze il 13 febbraio 2018, recante modalità di attuazione delle disposizioni, di cui all’articolo 1, commi 937-943, della legge di bilancio 2018, in materia di contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018, al fine di combattere le frodi nel campo della distribuzione di carburanti, ha stabilito che per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato é subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 senza possibilità di compensazione.

Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma.

La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso e' aumentata, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

La ricevuta di versamento e' consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito e' solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

Il Decreto appena firmato definisce, quindi:

  • il campo di applicazione,
  • i criteri di affidabilità e come prestare idonea garanzia ai fini dell’esonero,
  • oltre che le modalità di comunicazione dei dati relativi al versamento dell’IVA al gestore del deposito.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze