Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Modelli INTRA 2018: le novità che si applicheranno agli elenchi riepilogativi



Le novità di interesse che si applicheranno agli elenchi riepilogativi INTRA aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018; Nota Dogane del 20.02.2018 n. 18558


L'Agenzia delle Dogane con Nota del 20 febbraio 2018 n. 18558/RU, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla semplificazione degli elenchi INTRA e sulle novità di interesse che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

Così l'Agenzia delle Dogane, nella Nota che qui alleghiamo, ha completato il quadro normativo di riferimento, riepilogando le nuove modalità di presentazione e compilazione dei modelli Intra applicabili a decorrere dal 2018.

Vediamone alcune:

ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI BENI (MODELLI INTRA-2 bis)

A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti che hanno effettuato un ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro (Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017).

Considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano: sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia (ad esempio, una operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione).

La presentazione del Modello INTRA-2 bis resta tuttavia facoltativa per tutti i restanti soggetti IVA, sia su base mensile che trimestrale, in tale ultima ipotesi, è richiesta soltanto la compilazione delle colonne da 1 a 5.

Anche per i Modelli INTRA-2 bis permane l’obbligo, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intraunionali, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore degli arrivi superiore ad euro 20.000.000, di indicarvi i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci.
L’indicazione del valore statistico rimane tuttavia obbligatoria anche per i soggetti che non abbiano compilato la colonna 4 del Modello INTRA (ammontare delle operazioni in euro, ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso di operazioni di perfezionamento).

Ai fini del calcolo della soglia dei 20.000.000 di euro valgono le considerazioni sopra esposte con riferimento alle spedizioni di merci fuori dal territorio italiano.

ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AI SERVIZI RICEVUTI (MODELLI INTRA-2 quater)

A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti che hanno effettuato un ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter del D.P.R. n.633/72, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell’UE, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

La presentazione del Modello INTRA-2 quater resta, tuttavia, facoltativa per tutti i restanti soggetti IVA, sia su base mensile che trimestrale. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile e/o trimestrale devono compilare le stesse colonne.

PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRA

Ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei Modelli INTRA, la Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 ha già chiarito che il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Il medesimo provvedimento stabilisce che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Come stabilito dall’art. 2, comma 4, del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010, qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata.

La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai precedenti mesi è tuttavia facoltativa.


Fonte: Agenzia delle Dogane