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Zone economiche speciali: da oggi in vigore le regole per la loro istituzione



In vigore da oggi il regolamento per l'istituzione delle Zone economiche speciali (Zes) per favorire nelle regioni lo sviluppo delle imprese già operanti nonchè l'insediamento di nuove imprese


Pubblicato in G.U. il regolamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2018 n. 12) relativo all'istituzione delle ZES (Zone Economiche Speciali), previste dal "decreto Sud", al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consenta nelle regioni lo sviluppo delle imprese già operanti nonchè l'insediamento di nuove imprese, con il quale vengono definite:

  1. le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;
  2. la loro durata;
  3. i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES;
  4. i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende;
  5. il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico

Le proposte di istituzione devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonche' delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale.

Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

  1. la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale;
  2. l'elenco delle infrastrutture gia' esistenti, nonche' delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio di cui sopra;
  3. un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
  4. una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attivita' che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attivita' di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda piu' aree non adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
  5. l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
  6. l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, gia' rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attivita' funzionali del piano strategico;
  7. l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensita' massima di aiuti e con le modalita' previste dalla legge;
  8. l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonche' le modalita' di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
  9. il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale, nel Comitato di indirizzo;
  10. le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonche' attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES;
  11. l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse.

Fonte: Agenzia delle Entrate