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Sismabonus anche per immobili di società dati in affitto



Detrazione del 50% possibile anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su immobili di società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione


Il "Sismabonus" può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione, in quanto obiettivo principale della norma che disciplina l'agevolazione (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013), è quello di favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’incolumità delle persone.

Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 12 marzo 2018 n. 22.

Si ricorda che la norma che disciplina la suddetta agevolazione, prevede che per le spese sostenute per lavori antisismici, in particolare l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, spetta una detrazione pari al 50% “fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno”.
Qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20.03.2003.
Rispetto all’agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2016, la norma:

  • estende ora i benefici anche agli immobili ubicati in zona sismica 3
  • riduce alla metà il periodo di fruizione della detrazione
  • e include fra gli edifici a cui riferire il "sisma bonus" anche gli immobili residenziali diversi dall'abitazione principale.

L'Agenzia delle entrate, con riferimento alla prima formulazione della norma in commento, ha fornito chiarimenti con la circolare del 18.09.2013 n. 29/E, par.2.2, con la quale ha precisato, in particolare, che le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio:

  • la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Per il profilo territoriale, gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) individuate con i codici 1 e 2 nell'allegato A dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (…..) e, ad oggi, anche con il codice 3.
  • per il tipo di utilizzo, rileva la circostanza che la costruzione sia adibita "ad abitazione principale o ad attività produttive" (ad oggi anche a fini residenziali diversi dall'abitazione principale), con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone.
    Inoltre, con specifico riguardo alle "costruzioni adibite ad attività produttive", per tali si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali, in quanto la disposizione in esame è tesa a tutelare le persone prima ancora del patrimonio,

In ordine ai beneficiari dell'agevolazione, il documento di prassi chiarisce che possono usufruire della detrazione anche i soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo.


Fonte: Agenzia delle Entrate