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Cessioni di bovini e suini: confermate le percentuali di compensazione Iva



Confermate anche per il 2018, le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente nella misura del 7,65% e del 7,95%


Anche per il 2018, per le cessioni di animali vivi di specie bovina e suina da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA, le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite nelle seguenti misure (di cui al n. 2 della tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972):

  1. del 7,65 per cento, per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo
  2. del 7,95 per cento, per le cessioni di animali vivi della specie suina.

con effetto dal 1° gennaio 2018, a confermarlo il Decreto del 2 febbraio 2018 pubblicato in GU del 17.03.2018 n. 64.

Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, in base alla quale tali percentuali di compensazione “sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8%”.

In sostanza, per i produttori agricoli in regime IVA speciale ai sensi dell'art. 34, D.P.R. n. 633/1972:

  • le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972 sono soggette ad IVA con le aliquote ordinarie;
  • la detrazione dell’IVA a credito è forfetizzata in misura pari all’importo derivante dall’applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione individuate con un apposito Decreto.

Il calcolo dell’IVA

IVA dovuta = IVA sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie – IVA detraibile corrispondente alle percentuali di compensazione

Il regime speciale IVA costituisce un regime di detrazione forfetaria dell’imposta, secondo cui il tributo da utilizzare in detrazione non corrisponde a quello effettivamente conteggiato sugli acquisti e sulle importazioni, ma mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione stabilite con d.m. sull’ammontare delle cessioni di beni.

In sostanza, le fatture di vendita espongono le aliquote IVA ordinarie (4%, 10% e 22%), mentre il produttore agricolo versa la differenza tra l’aliquota ordinaria e la percentuale di compensazione, che è più bassa o uguale a quella ordinaria.


Fonte: Gazzetta Ufficiale