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Premi di risultato e welfare aziendale: chiarimenti sul regime di detassazione



Chiarimenti dell'Agenzia sull'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% sui premi di risultato, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione aziendale


Il tardivo invio di una nuova Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate da parte dell'azienda per far sì che il dipendente possa applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti (dovuto al fatto che la verifica del raggiungimento dell’obiettivo è avvenuta successivamente al conguaglio delle ritenute), non comporta l’applicazione di sanzioni.

Questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 29 marzo 2018 n. 5/E, su alcune problematiche emerse nel corso dei primi anni di applicazione della disciplina della detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale.

La legge di Bilancio 2017 prima e la legge di Bilancio 2018 poi, hanno proseguito il percorso tracciato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 182-190 (legge di Stabilità 2016) in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale.

Si ricorda che il citato art. 1, commi 182-189, della legge di Stabilità 2016 ha previsto l’applicazione a regime di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% da applicare sui premi di risultato collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, per un importo complessivo di euro 2.000 lordi, elevato ad euro 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’agevolazione è stata prevista limitatamente ai premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 50.000.

Le nuove disposizioni sono volte a potenziare l’accesso al regime sostitutivo previsto per i premi di risultato, nonché ad incentivare il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, ai fini del soddisfacimento di esigenze sociali.


Fonte: Agenzia delle Entrate