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Bonus ricerca e sviluppo: chiarimenti in caso di operazioni straordinarie



Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, chiarimenti dell'Agenzia su problematiche applicative in presenza di operazioni straordinarie; Circolare del 16.05.2018 n. 10


La disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotta dall’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, pone una serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da operazioni di riorganizzazione aziendale, quali, principalmente:

  • fusioni,
  • scissioni
  • e conferimenti di azienda o rami aziendali (c.d. operazioni straordinarie),

che possono essere intervenute anche nel corso del triennio rilevante per il calcolo del parametro storico di riferimento.

Su tali questioni sono pervenute numerose richieste di chiarimenti, attraverso specifiche istanze di interpello che hanno già formato oggetto di trattazione, per questo motivo l'Agenzia delle Entrate con Circolare del 16 maggio 2018 n. 10, che qui alleghiamo, ha cercato di completare il quadro interpretativo affrontando in modo organico le questioni concernenti i riflessi delle diverse operazioni straordinarie sulla disciplina del credito d’imposta e indicando i principi generali e le soluzioni applicative cui si atterrano gli uffici.

Considerato che le soluzioni interpretative indicate nella circolare, riguardano anche le fattispecie già verificatesi, non si può escludere che in alcuni casi le imprese possano aver adottato comportamenti difformi, determinando il beneficio per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017 in misura maggiore o minore rispetto a quella spettante.

Nel primo caso, le imprese potranno regolarizzare la propria posizione secondo le ordinarie regole senza applicazione di sanzioni, in considerazione della sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza, provvedendo alla presentazione di apposita dichiarazione integrativa e, nel caso di avvenuto utilizzo del credito d’imposta, al versamento dell’importo indebitamente utilizzato in compensazione nonché dei relativi interessi.

Nel secondo caso, ferma restando la possibilità per i contribuenti di utilizzare il maggior credito spettante secondo le ordinarie regole, sarà sufficiente presentare apposita dichiarazione integrativa a favore al fine di rettificare l’importo del credito indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2015 e 2016.

Riepilogando brevemente il contenuto della disciplina agevolativa, viene riconosciuto un credito d’imposta:

  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020;
  • commisurato, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolati, all’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti;
  • in misura pari al 50 per cento dell’eccedenza riferibile ai costi per il “personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo”, alle quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, alle spese per i contratti di ricerca c.d. extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative, nonché ai costi di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne,
  • subordinato alla condizione che nel periodo d’imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo rientranti tra quelle ammissibili di importo almeno pari a 30.000 euro;
  • entro il tetto massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario

Fonte: Agenzia delle Entrate