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Mini Voluntary 2018: i chiarimenti dell'Agenzia



Attività lavorativa svolta all'estero, pronti i chiarimenti sulla nuova procedura di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero, Circolare del 13.06.2018 n. 12


Pronte le istruzioni dell'Agenzia, con Circolare del 13 giugno 2018 n. 12/E sulla nuova procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente o lavoro autonomo effettuato all’estero, di cui all'art 5-septies del decreto legge 148/2017, Collegato alla Finanziaria 2018 (cd. collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero).

Si tratta di una nuova forma di collaborazione volontaria, la cui disciplina è profondamente diversa, per ambito di applicazione, procedimento ed effetti, rispetto alla cosiddetta voluntary disclosure prevista dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186.

La nuova procedura infatti, è limitata ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia (e loro eredi), rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un’attività di lavoro dipendente o autonomo all’estero, in quanto in precedenza iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o frontalieri, e consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti esclusivamente dalla predetta attività lavorativa.

In particolare l'articolo 5-septies del decreto legge 148/2017 prevede che:

  • possono essere oggetto della procedura le “attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del citato decreto-legge n. 148 del 2017, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;
  • per rientrare nell’ambito oggettivo della procedura le suddette attività e somme devono derivare da redditi prodotti all’estero rientranti tra le categorie reddituali indicate all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ossia da redditi di lavoro dipendente e autonomo;
  • possono essere oggetto della procedura anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa;
  • possono accedere alla procedura i soggetti fiscalmente residenti in Italia, ovvero i loro eredi, che in precedenza sono stati residenti all’estero e iscritti all’AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (cd. frontalieri);
  • la regolarizzazione avviene, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle attività emerse, “con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi”;
  • alla procedura si accede con la presentazione di apposita “istanza di regolarizzazione” da trasmettere entro il 31 luglio 2018;
  • il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione avviene con il versamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione, o con il versamento ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30 settembre 2018;
  • la regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale dell’importo dovuto alla data di pagamento in una unica soluzione o, in caso di rateizzazione, con il pagamento dell’ultima rata;
  • limitatamente alle somme ed alle attività oggetto di regolarizzazione, anche in deroga alla disposizione di cui all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), i termini di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione delle sanzioni, pendenti al 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020;
  • la procedura non si applica alle attività ed alle somme che sono state già oggetto delle precedenti edizioni della collaborazione volontaria.

Fonte: Agenzia delle Entrate