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Decreto Dignità: ecco il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161



Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese D.L. 12 luglio 2018, n. 87 - GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018: Entrata in vigore 14 luglio 2018


In allegato il testo del Decreto dignità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio: Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese D.L. 12 luglio 2018, n. 87.

Il testo è aggiornato con le modifiche apportate in sede di conversione dalla Legge del 09.08.2018 n. 96.

Il decreto è composto da 5 titoli e 15 articoli:

Titolo I -  Misure per il contrasto al precariato

L’articolo 1 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Le misure intendono limitare l’utilizzo indiscriminato dei contratti a termine non corrispondenti ad una reale necessità da parte del datore di lavoro.

Art. 1 bis - Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile.

L’articolo 2 - Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro, invece, stabilisce che al lavoratore da somministrare assunto a tempo determinato si dovrà applicare la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 2 bis Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali

L’Articolo 3 - Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato - Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili, prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Art. 3 bis Destinazione di quote delle facolta' assunzionali delle regioni all'operativita' dei centri per l'impiego

Art. 3 ter Relazione alle Camere

Articolo 4 sul differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali, che, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, consente ai docenti diplomati magistrale destinatari delle sentenze che li estromette dalle Graduatorie ad esaurimento, di rinviarle di 120 giorni.

Art. 4 bis Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico

Titolo II -  Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Articolo 5  - Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti - Le disposizioni recate dall’articolo in commento sono volte ad arginare il fenomeno della “delocalizzazione” delle attività economiche delle imprese, per tale intendendo lo spostamento in altri Paesi di attività o processi produttivi o di fasi di essi alla ricerca di migliori margini di competitività derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro ovvero da altri vantaggi, soprattutto in termini di fiscalità.

Articolo 6  - Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti-  La disposizione è diretta a preservare il mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato.

Articolo 7 - Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti – La disposizione subordina l’applicazione dei benefici dell’iper ammortamento alla circostanza che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate sul territorio dello Stato, ivi incluse ovviamente le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Articolo 8 - Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali – La disposizione in esame intende meglio disciplinare il trattamento, agli effetti del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri intangibles previsti tra i costi ammissibili.

Titolo III -  Misure per il contrasto alla ludopatia

Articolo 9 - Divieto di pubblicità giochi e scommesse -  La disposizione pone il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, in considerazione delle rilevanti dimensioni che tale pratica ha assunto nel nostro Paese con conseguente aumento del rischio soprattutto per i soggetti più vulnerabili di una dipendenza socio- economica con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, compromettendo l’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario comportando un aumento dell’indebitamento e quindi con un più facile assoggettamento a prestiti usurari.

Art. 9 bis Formule di avvertimento

Art. 9 ter Monitoraggio dell'offerta di gioco

Art. 9 quater Misure a tutela dei minori

Art. 9 quinquies Logo No Slot

Titolo IV -  Misure in materia di semplificazione fiscale

Articolo 10 - Disposizioni in materia di redditometro - L’articolo in esame reca disposizioni finalizzate a revisionare l’istituto del redditometro in chiave di contrasto all’economia sommersa.

Articolo 11 - Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute - L’articolo introduce disposizioni in materiadi invio dei dati di fatturazione (cd. Spesometro).

Art. 11 bis Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

Articolo 12 - Split payment - L’articolo 11 prevede l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973.

Art. 12 bis Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione

Titolo V -  Disposizioni finali e di coordinamento

Articolo 13 detta disposizioni sulle Società sportive dilettantistiche

Articolo 14 Copertura finanziaria

Articolo 15 Entrata in vigore


Fonte: Gazzetta Ufficiale