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Concordato preventivo: il trattamento dei crediti tributari e contributivi



Chiarimenti in materia di trattamento dei crediti tributari nell’ambito del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della crisi da sovraindebitamento


L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza che intenda definire, d’intesa con le agenzie fiscali, il trattamento dei crediti tributari deve farlo attraverso la domanda di concordato preventivo o nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis della Legge Fallimentare, seguendo la procedura dettata dal nuovo articolo 182-ter della Legge Fallimentare.

Quindi al fine di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, non sussiste più l’alternativa, descritta dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla previgente disciplina, tra la procedura generale del concordato preventivo e quella speciale della transazione fiscale.

Al debitore è, al contrario, riconosciuta un’unica possibilità, quella di specificare, nella proposta di concordato preventivo, il “trattamento dei crediti tributari” che intende effettuare.

Analogamente, il debitore potrà proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione. Si attiva, in tal modo, la nuova procedura prevista dal citato articolo 182-ter della L.F., che ha perso le connotazioni e gli effetti peculiari del previgente istituto della transazione fiscale, per uniformarsi ai tratti della procedura di concordato preventivo senza transazione fiscale o di accordo di ristrutturazione.

Questo uno dei chiarimenti forniti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2018 n. 16/E.

La presente circolare, nella prima parte, illustra i principi affermati dalle pronunce giurisprudenziali che hanno inciso maggiormente sulle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti e, nella seconda parte, fornisce chiarimenti relativamente alle novità introdotte dalla legge n. 232 del 2016, applicabile, come meglio specificato in seguito, con riferimento alle suddette procedure, avviate dal 1° gennaio 2017 o comunque a tale data non ancora votate o sottoscritte per adesione.

Ricordiamo che il legislatore con il DL n. 83 del 2015 e con l’articolo 1, comma 81, della legge n. 232 del 2016, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle procedure concorsuali applicabili alle imprese in crisi.

Gli interventi in esame si collocano nel più ampio percorso, legislativo e giurisprudenziale, inaugurato con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, di riforma della disciplina fallimentare, volto a promuovere il ricorso alla rideterminazione concordata del debito, al fine di favorire la conservazione dell’impresa e, con essa, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela dei creditori.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate