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Associazioni e società sportive dilettantistiche: i chiarimenti dell’Agenzia



Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro: con una Circolare, l'Agenzia fa il punto sulle questioni tributarie emerse nell’ambito del tavolo tecnico tra le Entrate e il CONI


Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato alla Siae la comunicazione di voler fruire del regime di favore disciplinato dalla legge n. 398/1991 (che prevede, tra l’altro, il calcolo del reddito imponibile in misura ridotta) non decadono dalle agevolazioni se hanno attuato un comportamento concludente e se hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997.

Questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 1° agosto 2018 n. 18.

Nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) sono state approfondite alcune problematiche fiscali, sulle quali l'Agenzia delle Entrate con la presente circolare ha fornito chiarimenti, riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2891.

In particolare, viene fornita risposta ad alcuni profili riguardanti l’applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.

Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

Sono affrontate, altresì – in risposta ad ulteriori specifici quesiti – alcune questioni concernenti l’applicazione, in favore delle medesime associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del beneficio fiscale previsto dall’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), relativo all’esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati.

Viene, inoltre, fornita risposta in relazione alla previsione agevolativa in materia di imposta di bollo per taluni organismi sportivi.

Le risposte fornite nella presente circolare in ordine alle tematiche sopra citate sono precedute da una ricognizione delle previsioni agevolative concernenti il regime tributario delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, anche sulla base dei chiarimenti forniti sinora in precedenti documenti di prassi dall’Amministrazione finanziaria in ordine alle predette tematiche.


Fonte: Agenzia delle Entrate