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Privacy: pubblicato in Gazzetta il Dlgs di adeguamento al Gdpr



Dal 19 settembre 2018 entra in vigore il Dlgs 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali con il nuovo regolamento europeo sulla privacy (GDPR)


Arriva in Gazzetta il tanto atteso Decreto legislativo di adeguamento al GDPR, il Decreto legislativo del 10.08.2018 n. 101 (Gazzetta Ufficiale del 04.09.2018 n. 205) contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il testo del decreto che entrerà in vigore il prossimo 19 settembre, definisce in particolare quali parti del Codice in materia di protezione dei dati personali del 2003 potranno essere mantenute perché compatibili con il nuovo assetto creato dal «General data protection regulation», il Gdpr (Regolamento Ue 679 del 2016, in vigore dal 25 maggio 2018).

In particolare segnaliamo che, rispetto al regolamento Ue, viene abbassata da sedici a quattordici anni la soglia a partire dalla quale il minore potrà fornire autonomamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dei social o di altre attività su internet.

Infatti, il Regolamento Ue prevede che gli Stati membri possano stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni, pertanto il Dlgs ha previsto che in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione.

Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.


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