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Regime speciale per lavoratori impatriati: ulteriori chiarimenti delle Entrate



Agevolazione possibile anche per i lavoratori impatriati che hanno sottoscritto più accordi di lavoro con società appartenenti alla stessa multinazionale, Risoluzione n. 72/2018


Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione per i lavoratori impatriati in possesso di laurea, avere sottoscritto più accordi di lavoro all'estero con società appartenenti allo stesso gruppo non intacca il principale requisito dettato dalla norma né compromette l’accesso al beneficio, ovvero l’aver trascorso un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, è da intendersi come periodo minimo sufficiente a integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato, lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 26 settembre 2018 n. 72.

Il contribuente interpellante infatti, riteneva di poter beneficiare delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati in possesso di laurea, disposte dall’articolo 16, comma 2, del D.Lgs n. 147 del 2015, ovvero della tassazione sul 50% del reddito di lavoro prodotto in Italia nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi d’imposta successivi, il dubbio interpretativo era nato dal fatto che il suo rapporto di lavoro dipendente, sebbene sia stato svolto all’estero in via continuativa per un minimo di ventiquattro mesi, così come richiesto dalla norma agevolativa, è stato effettuato, con diversi contratti, presso più società appartenenti alla stessa multinazionale.

L’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese, secondo il quale:
i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  2. l'attivita' lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa' che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa;
  3. l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  4. i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

Sono destinatari del beneficio fiscale in esame anche:

  • i cittadini dell’Unione europea che:
    • sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, o
    • hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
  • i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream..

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Ricordiamo che si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.


Fonte: Agenzia delle Entrate