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Interpelli: la gestione delle istanze che richiedono competenze tecniche



Chiarimenti in merito alla gestione degli interpelli che implicano anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni


L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 23 dicembre 2020 n. 31, fornisce chiarimenti in merito alle attività svolte dall’Agenzia delle entrate in relazione a fattispecie che implicano il previo coordinamento con enti o amministrazioni il cui parere tecnico costituisce il presupposto ineludibile per l’applicabilità di una determinata disciplina fiscale.

In particolare, tali chiarimenti riguardano l’istituto dell’interpello del contribuente nelle ipotesi di istanze finalizzate a verificare la spettanza dei benefici fiscali connessa all’applicazione di disposizioni agevolative in relazione alle quali si rende necessario acquisire il preventivo parere tecnico di altre amministrazioni o enti, con specifico riferimento a profili che implicano competenze tecniche non fiscali.

Si tratta di istanze aventi ad oggetto fattispecie di rilevanza pluridisciplinare, la cui trattazione, con riferimento ai profili extra tributari, è rimessa, in tutto o in parte, ad altre Amministrazioni dello Stato (o, comunque, a soggetti differenti dall’Agenzia delle Entrate) istituzionalmente titolari di competenze in tema di interpretazione ed applicazione della disciplina “presupposta”, indispensabili per la definizione dell’ambito oggettivo di applicazione del beneficio fiscale.

Sono escluse dall’area di applicazione dell’interpello, le istanze di interpello aventi ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività all’ambito applicativo della disciplina agevolativa, configurando, nella sostanza, una richiesta di un parere tecnicoin quanto l’istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell’ambito operativo di altre amministrazioni, trovando, quindi, applicazione il chiarimento di portata generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del 2016.

Di conseguenza, gli Uffici comunicheranno ai contribuenti istanti che i quesiti posti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’interpello di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212 del 2000.

Viene inoltre precisato che, le istanze di interpelli che hanno ad oggetto sia l’ammissibilità delle attività al beneficio, sia questioni di carattere fiscale sono oggetto di diversa valutazione a seconda che:

  • il contribuente alleghi il propedeutico parere del competente organo in ordine all'inquadramento tecnico dell'attività espletata. In questo caso l’istanza deve essere considerata, con riferimento al profilo in discussione, ammissibile e istruita secondo le ordinarie modalità operative indicate dall’articolo 11 dello Statuto.
  • non alleghi alcun parere del competente organo in ordine all'inquadramento tecnico dell'attività espletata. In questa seconda ipotesi, stante l’assenza del parere tecnico, la risposta non potrà che avere ad oggetto soltanto l’esame del quesito di carattere fiscale per cui, in assenza di ulteriore vizi di inammissibilità dello stesso (quali ad esempio l’assenza di dubbio interpretativo), si procederà ad istruire la relativa risposta secondo le ordinarie modalità operative.

Ad analoghe conclusioni si giunge anche nel caso di istanze aventi ad oggetto esclusivamente questioni di carattere fiscale, fermo restando che in entrambe le ipotesi, in assenza di parere tecnico, la risposta fornita assumerà acriticamente gli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere tecnico (non fiscali).

Sempre nella medesima Circolare, viste le numerose richieste pervenute in merito alle attività di controllo ed eventuale recupero del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con particolare riguardo alla individuazione del termine di decadenza dell’attività di accertamento, vengono forniti altresì chiarimenti al riguardo.


Fonte: Agenzia delle Entrate