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Riforma fiscale: Dlgs accertamento e concordato preventivo biennale pubblicato in GU



Pubblicato in GU il testo del dlgs di attuazione della delega per la riforma fiscale in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale (Dlgs n. 13/2024)


Riforma fiscale: Dlgs in materia di contenzioso tributario pubblicato in GU

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 12.02.2024 n. 13 in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennalein attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), in vigore dal 22 febbraio.

Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:

  • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
  • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Il testo mira a coordinare il d.lgs. n. 218/1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente. L'obiettivo principale del decreto è quello di introdurre un obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo, che garantisce il diritto del destinatario dell'atto di esporre le sue difese prima del provvedimento impositivo.

Concordato preventivo biennale

Con riferimento all’istituto del Concordato preventivo biennale (CPB), la disposizione introdotta con il presente decreto legislativo si articola in un Titolo suddiviso nei seguenti quattro capi:

  • Capo I: disposizioni generali e ambito applicato del CPB;
  • Capo II: sono previste le disposizioni del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • Capo III: sono disciplinate le norme del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione del regime forfetario;
  • Capo IV: sono definite le disposizioni di coordinamento e chiusura dell’articolato.

In attuazione della legge delega, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, l’articolo 6 del Capo I introduce l’istituto del Concordato preventivo biennale, la cui applicazione è destinata ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo residenti nel territorio dello Stato.

Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Vengono disciplinate anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Possono accedere al concordato preventivo biennale:

  • i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
    • ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati;
    • non hanno debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Fonte: Gazzetta Ufficiale