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Imposta sulla pubblicità



Corte di Cassazione - Sentenza del 07/03/2005 n. 4908 -


Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE - Pubblicita' effettuata mediante strutture piane - Modalita' di applicazione dell'imposta- Superficie imponibile - Art. 7, comma primo, del D.Lgs n. 507 del1993 - Portata.

 


Massima:

In tema d'imposta comunale sulla pubblicita' effettuata mediante strutture piane, l'art. 7 comma primo, del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario.

L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicita' e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovra' essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto e' strutturato in modo tale che l'intera sua faccia e' utilizzata per la pubblicita', l'imposta andra' ragguagliata alla totalita' della superficie.


*Massima tratta dal CED della Cassazione.


Fonte: Corte di Cassazione