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Comitato consult. norme antielusive - operazione spin off immobiliare



Parere del 20/07/2005 n. 13


Oggetto della richiesta - Operazione Spin off immobiliare -
Scissione parziale proporzionale con cessione estero su estero delle partecipazioni della società beneficiaria - E' operazione elusiva.

 


Massima: In difetto di esauriente giustificazione, supportata da idonea dimostrazione, in ordine alla sussistenza di valide ed oggettive ragioni economiche concernenti la societa' scindenda, una operazione di spin off immobiliare attuata mediante scissione parziale proporzionale, seguita da una cessione estero su estero delle partecipazioni della societa' beneficiaria, avente oggetto immobiliare, deve ritenersi elusiva in quanto preordinata ad aggirare la disciplina del combinato disposto degli artt. 23, 1 c., lett. f); 87, 1 c., lett. d); 152, 1 c. del T.U.I.R.


Massima redatta a cura del Servizio documentazione economica e tributaria.

 


Testo:


IL COMITATO CONSULTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE


Vista l'istanza della Interpellante S.r.l., presentata al Comitato in data --- per il tramite della Direzione Regionale dell'Entrate della Lombardia, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della L. 30 dicembre 1991 n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di una operazione di scissione parziale proporzionale.
Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere, avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Societa' ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L. n. 413 del 1991.


Udito il relatore Prof. Giuliano Tabet

 

PREMESSO


Premesso che, per quel che si ricava dalle indicazioni contenute nell'istanza:

  • Interpellante S.r.l. (di seguito denominata ---, o anche societa' istante) e' inserita in un gruppo internazionale facente capo ad una capogruppo residente in Olanda; il quale opera nel settore della produzione di apparecchiature per veicoli industriali;
  • Il gruppo e' strutturato con una filiera di holdings e sub holdings, l'ultima delle quali detiene il controllo di subsidiaries che sono residenti in numerosi Paesi ed esercitano attivita' di produzione, utilizzando anche immobili di proprieta' (tra le subsidiaries rientra-appunto- la societa' istante, societa' con socio unico, interamente posseduta dalla Sub Holding 1BV);
  • Nell'ambito di un progetto di ristrutturazione interna del gruppo, la capogruppo intende separare, in tutta la rete delle societa' direttamente o ndirettamente controllate, l'attivita' di produzione da quella immobiliare;
  • In attuazione di detto piano di riorganizzazione, la Sub Holding 1BV sta disponendo che le subsidiaries, da essa controllate, che posseggano proprieta\' immobiliari, provvedano a separare le attivita\' produttive ed immobiliari riallocando gli immobili in subsidiaries immobiliari di nuova costituzione.
  • In un secondo momento, Sub Holding 1BV cedera' le partecipazioni nelle nuove subsidiaries immobiliari ad una societa' olandese del gruppo (denominata Project BV), avente funzione di Holding immobiliare;
  • Le societa' residenti in Italia facenti parte del gruppo sono attualmente:
    1) S.r.l.Azienda, che svolge attivita' commerciale e non possiede alcun immobile;
    2) interpellante, che esercita attivita' produttiva e possiede un immobile in cui sono situati gli uffici, il magazzino e l'impianto produttivo (Nella istanza si precisa che la proprieta' di tale immobile e' stata acquistata nel 2003, esercitando il diritto di riscatto del bene detenuto con contratto di leasing e che il valore fiscale del bene coincide con il prezzo di riscatto, al netto della quota di ammortamento gia' dedotta);
    3) Immobiliare S.r.l., recentemente costituita in data 14 dicembre 2004, societa' con socio unico interamente posseduta da Y che avra', in prospettiva, il compito di gestire tutte le proprieta' immobiliari possedute in Italia dal gruppo;
  • Lo strumento tecnico attraverso il quale si intende realizzare il sopra descritto programma di ristrutturazione, prevede le seguenti operazioni:
    A) scissione parziale proporzionale di interpellante con attribuzione del cespite immobiliare ad Immobiliare Italia, in base al valore netto contabile del bene trasferito;
    B) riduzione del patrimonio netto di interpellante per l'importo corrispondente e conseguente riduzione del valore della quota detenuta dal socio unico Sub Holding 1BV;
    C) attribuzione al socio unico della scindenda della nuova quota di partecipazione conseguente all'aumento del patrimonio netto effettuato dalla beneficiaria Immobiliare Italia e successiva cessione, da Sub Holding 1BV a Project BV, delle partecipazioni nella Immobiliare Italia, con dichiarato realizzo di plusvalenze. Le suddette plusvalenze non sono, tuttavia, tassabili in Italia in base alla convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito Italia - Paesi Bassi, ne' tassabili in Olanda in base alla legge interna.
  • L'immobile trasferito per scissione a Immobiliare Italia verrebbe locato a terzi, mentre quello attualmente condotto in locazione finanziaria da quest'ultima verrebbe locato a interpellante come immobile strumentale "piu' adeguato" per lo svolgimento dell'attivita' produttiva;
  • Nell'istanza null'altro si precisa e si documenta per quanto concerne gli immobili in oggetto, salvo che non e' intenzione di Y e del gruppo di cedere le partecipazioni in Immobiliare Italia ne' di cedere i singoli immobili a terzi.

CONSIDERATO

  • che questo Comitato ha piu' volte ritenuto (pareri 26/1999; 24/2000;5/2002; 27/2004) che la richiesta di parere in ordine alla applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973 comporta un apprezzamento della sussistenza di valide ragioni economiche che escludono il fine di aggirare obblighi e divieti posti dall'ordinamento mediante l'utilizzo delle operazioni elencate nell'art. 37 bis, e che tale apprezzamento non tanto concerne l'interpretazione di una norma giuridica, ma piuttosto la sostanza economica di comportamenti diretti all'elusione;
  • che l'operazione di spin off immobiliare, attuato mediante scissione parziale proporzionale, non e' di per se' elusiva, a condizione che essa non sia finalizzata ad attuare un successivo circolazione dei beni di secondo grado (azioni o quote della beneficiaria) in luogo dei beni di primo grado (immobili), ottenendo una tassazione piu' mite (da ult. pareri, 1 e 5/2005;2, 6, 9 e 32/2004);
  • che, nel caso concreto, alla operazione di scissione, segue, dichiaratamente, la cessione estero - su estero della partecipazione nella beneficiaria ottenuta dall'unico socio della scissa, Sub Holding 1BV, con realizzo di una ragguardevole plusvalenza (atteso il basso costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile estromesso ed il conseguente basso valore di carico delle partecipazioni ricevute in cambio) e tale plusvalenza e' sottratta a tassazione in Italia Paesi Bassi contro la doppia imposizione sul reddito;
  • che pertanto l'operazione di scissione appare sospetta in quanto sembrerebbe preordinata, prima, a spostare la tassazione sul socio (unico) non residente e, dopo, a fare circolare, estero su estero ed in franchigia convenzionale di imposta, le partecipazioni nella societa' beneficiaria, con ragguardevole risparmio rispetto alla tassazione domestica in caso di cessione dell'immobile o di cessione delle partecipazioni, le cui plusvalenze sarebbero, invece, imponibili per il diritto interno, in base al combinato disposto degli artt. 23, 1 c., lett. f); 87, 1 c., lett. d); 152,1 c. del T.U.I.R.;
  • che proprio dalla acclarata sussistenza di un vantaggio tributario espressamente dichiarato nella richiesta di parere di questo Comitato scaturiva la stringente necessita' di fornire una esauriente giustificazione, corroborata da una rigorosa dimostrazione, che la programmata operazione societaria fosse anche sorretta da effettive ragioni economiche e non gia' strumentalmente preordinata ad ottenere un illecito risparmio di imposta, consistente nella mancata tassazione delle plusvalenze (o dell'immobile) in base ai criteri previsti dal diritto interno; non senza aggiungere che, una volta trasferite a valore pieno (ed in franchigia d'imposta) le partecipazioni italiane in una holding estero residente (Y), nessuna garanzia (e nessuno strumento reattivo ha disposizione) l'Amministrazione finanziaria italiana che le stesse vengano immobilizzate, piuttosto che continuare a circolare ulteriormente, scontando il vantaggio della omessa tassazione delle relative plusvalenze in capo alla prima cedente e della iscrizione in bilancio a valore pieno in capo alla prima cessionaria;
  • che l'istante si limita, invece, ad invocare in modo del tutto generico, e facendo ricorso a espressioni di puro stile, l'esigenza di pervenire ad una riorganizzazione internazionale del gruppo, senza pero' fornire alcuna dimostrazione di tale assunto ed anzi supportando la richiesta di parere con argomentazioni che, nella loro assolutezza, non possono minimamente condividersi, quali (si cita testualmente) che "la scissione e la cessione delle partecipazioni non implicano alcun vantaggio fiscale, ma piuttosto, restando immutata la proprieta' economica dell'immobile, evitano una penalizzazione del tutto ingiustificata (pagamento delle imposte sulla plusvalenza degli immobili)"; ovvero che la cessione infra gruppo (addirittura) internazionale varrebbe ad evitare profili di elusivita' nel diritto interno;
  • che viceversa va ribadito che la l'esistenza e la prova delle valide ragioni economiche di una ristrutturazione aziendale devono riguardare oggettivamente la societa' e non certo incentrarsi su vantaggi tributari che ne possono derivare per i soci;
  • che, in ultima analisi, il Comitato ritiene che l'istante non abbia soddisfatto l'onere della prova, cui si e' volontariamente sottoposta con l'interpello, in ordine alla sussistenza di valide ragioni economiche che valgono ad escludere la elusivita' del comportamento descritto nella richiesta di parere;
  • che inconferente si appalesa, infine, il richiamo dell'istante al precedente parere 4/2001 del Comitato, perche' la validita' delle ragioni economiche sottostanti all'operazione non erano, in quel caso, in discussione e pertanto non si profilava un uso strumentale della convezione internazionale per realizzare pratiche elusive.

Per quanto precede, il Comitato delibera il seguente:


PARERE


In difetto di esauriente giustificazione, supportata da idonea dimostrazione, in ordine alla sussistenza di valide ed oggettive ragioni economiche concernenti la societa' scindenda, una operazione di spin off immobiliare attuata mediante scissione parziale proporzionale, seguita da una cessione estero su estero delle partecipazioni della societa' beneficiaria, avente oggetto immobiliare, deve ritenersi elusiva in quanto preordinata ad aggirare la disciplina del combinato disposto degli artt. 23, 1 c., lett. f); 87, 1 c., lett. d); 152, 1 c. del T.U.I.R. Deciso il 13 luglio 2005


Fonte: Comitato consultivo antielusione