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Art . 220 denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito



Disposizioni penali - Reati commessi dal fallito


Testo invariato dal D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006

(Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006, n.12, S.O. n. 13)

TITOLO VI - Disposizioni penali: Capo I - Reati commessi dal fallito Articolo 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito)

 

1. E` punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

 

2. Se il fatto e` avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.


Fonte: Gazzetta Ufficiale