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Art . 222 fallimento delle Società in nome collettivo e in accomandita semplice



Disposizioni penali - Reati commessi dal fallito


Testo invariato dal D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006

(Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006, n.12, S.O. n. 13)

TITOLO VI - Disposizioni penali: Capo I - Reati commessi dal fallito Articolo 222 (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice)

 

1. Nel fallimento delle societa` in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.


Fonte: Gazzetta Ufficiale