Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Art . 240 costituzione di parte civile



Disposizioni di procedura


Testo invariato dal D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006

(Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006, n.12, S.O. n. 13)

Capo IV - Disposizioni di procedura Articolo 240 (Costituzione di parte civile)

 

1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

 

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.


Fonte: Gazzetta Ufficiale