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Costi campagna pubblicitaria



Comitato consultivo antielusione - Parere n. 44 del 16/11/2005


Qualificazione fiscale dei costi sostenuti per una campagna pubblicitaria.

 PARERE

 

Le spese sostenute da una società concessionaria di autovetture in occasione della presentazione di nuovi modelli sono spese di pubblicità e propaganda, se pubblicizzano i prodotti senza recare utilità a terzi; le spese che recano utilità a terzi (banchetti e alloggio) sono spese di rappresentanza; le spese relative a beni di valore inferiore a 25,82 euro sono deducibili senza limite, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del T.U.I.R.

Massima:

Le spese di rappresentanza " sostenute al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l'immagine, senza dar luogo ad aspettative di incremento del processo di vendita " comportano una particolare utilità o un particolare beneficio a favore di determinati soggetti. Le spese di pubblicità, invece, pur non essendo imputabili in modo diretto ai ricavi, sono sostenute allo scopo di incrementare le vendite, acquisendo nuova clientela o incrementando le vendite alla clientela già esistente.


Fonte: Agenzia delle Entrate