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IVA lettiere per gatti: quale aliquota si applica

Con Risposta n 95/2024 le Entrate chiariscono la corretta aliquota da applicare alla vendita di lettiere per gatti.

L'istante è una S.p.A., società italiana attiva nel settore dell'alimentazione per animali domestici, spesso indicata come settore del "pet food". 

Essa si occupa specificamente dell'acquisto e della commercializzazione di lettiere vegetali per gatti, che si caratterizzano per essere composte prevalentemente da tutolo di mais (86%) e da altri additivi vegetali. 

Le lettiere prodotte da Alpha S.p.A. sono biodegradabili e compostabili, e sono progettate per assorbire i liquidi organici dei gatti e per coprire gli odori sgradevoli.

Essendo emersi dubbi sulla sua classificazione doganale e sulla conseguente imposizione fiscale, la S.p.A. ha richiesto l'analisi e il parere dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), ma non è soddisfatta del risultato ottenuto, che suggeriva un'IVA al 4% anziché al 22%, e ha sollevato questioni relative all'interpretazione delle regole doganali e alla coerenza con la giurisprudenza recente riguardante prodotti simili.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-23
Tassazione in entrata del Trust: cosa prevede la Riforma Fiscale

Il Dlgs sulle successioni e donazioni, approvato in via preliminare dal CdM n 76secondo i principi della Legge di Delega al Governo per la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) va ad agire secondo i i seguenti criteri elencati dal vice ministro Leo in conferenza stampa post aprrovazione:

  • semplificazione,
  • certezza del diritto,
  • razionalizzazione.

Tra le novità compare, la tassazione all’entrata del trust anche senza pagamento d’imposta, vediamo la norma in bozza che la contiene.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-23
Cambia l'irpef: oggi il Governo discute un nuovo Dlgs

Il Consiglio dei Ministri dovrebbe discutere oggi in esame preliminare uno schema di DLgs. di revisione dei regimi irpef e Ires.

Non risulta ancora l'ordine del giorno della riunione governativa, ma viene diffusa la bozza del provvedimento

con cui prenderebbe il via una prima attuazione della delega fiscale per i redditi di:

  • lavoro autonomo e dipendente,
  • agrari e diversi,
  • d’impresa.

Come sottolienato ieri 22 aprile dal Vice Ministro Leo: “Il provvedimento è ancora oggetto di revisione da parte degli uffici competenti” 

Ma vediamo alcune delle novità per l'Irpef del lavoro autonomo.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-23
Rimborsi fiscali 2024: modello per comunicare l'IBAN alle Entrate

Al fine di ottenere il proprio rimborso fiscale e necessario comunicare l'IBAN all'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti interessati a comunicare il proprio IBAN all'agenzia, possono procedere in vario modo:

  • telematicamente, 
  • recandosi in un ufficio previo appuntamento.

Ti consigliamo anche Rimborsi fiscali agli eredi: breve guida su erogazione e rinuncia.

Rimborsi fiscali dall'agenzia: comunicare l'IBAN senza recarsi in ufficio

Per comunicare all’Agenzia delle entrate le coordinate IBAN del proprio conto corrente senza recarsi in ufficio è possibile farlo:

  1. attraverso un’applicazione informatica, disponibile nella “area riservata” del sito all’Agenzia, alla quale si accede con le credenziali:
    • SPID, 
    • la CIE carta d’identità elettronica,
    • o la Carta nazionale dei servizi. Effettuato l’accesso in uno dei tre modi suddetti, occorre seguire il percorso “Servizi > Rimborsi > Comunicazione IBAN per accredito su c/c” e inserire le coordinate del conto, oppure
  2. compilando il modello “Modello accredito rimborsi"  che:
    • va firmato digitalmente dal titolare del conto corrente 
    • e inviato, in allegato a un messaggio PEC, a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza). 

Rimborsi fiscali: il modello per comunicare l'IBAN di persone fisiche

Con il modello accredito rimborsi, le persone fisiche possono chiedere l’accredito di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione sul proprio conto corrente bancario o postale. 

Questo modello può essere presentato utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità: 

  • inviando un messaggio PEC a qualsiasi ufficio dell’Agenzia allegando il modello firmato digitalmente dall’interessato (senza possibilità di delega); gli indirizzi PEC dell’Agenzia sono reperibili nella pagina “Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio”;
  • consegnando il modello con firma autografa a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia insieme alla fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, da esibire al momento della presentazione. In caso di delega, è necessario allegare alla richiesta la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, sia del delegante che del delegato.

Rimborsi fiscali: come compilare il modello per l'IBAN

Oltre ai dati del contribuente, nel modello va barrata:

  • la Casella 1 - per ricevere direttamente sul conto corrente bancario o postale, intestato al contribuente, le somme relative a rimborsi fiscali;
  • la Casella 2 - per annullare una richiesta di accredito di rimborsi o di altre erogazioni sul conto corrente del contribuente. In questo caso il quadro relativo all’indicazione delle coordinate bancarie non va compilato.

In ultima analisi, se non si possiedono le credenziali di accesso all’area riservata o la PEC, per la consegna del modello bisogna recarsi in ufficio, prendendo un appuntamento. 

Nella pagina del sito “Prenota un appuntamento” tutte le informazioni per prenotare.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-23
Deducibili le perdite su crediti anche se derivanti da un comportamento antieconomico

Il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR disciplina la deducibilità delle perdite su crediti, le quali, se previamente rilevate in bilancio, sono fiscalmente deducibili nel momento in cui tali perdite:

  • risultino confermate da elementi certi e precisi;
  • in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Per il caso del creditore in bonis, il perno della deducibilità fiscale risulta essere, quindi, la presenza di elementi certi e precisi che dimostrino la definitività della perdita realizzata e il suo ammontare, essendo, in linea di principio, deducibile una perdita definitiva ma non una perdita stimata.

La valutazione dell’esistenza degli elementi certi e precisi, richiesta dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR è da effettuarsi caso per caso, in quanto subordinata a specifiche situazioni che possono, tuttavia, essere classificate in due grandi categorie:

  • quelle derivanti da una valutazione di inesigibilità definitiva;
  • quelle conseguenti ad un atto realizzativo o estintivo.

Per un approfondimento sulla deducibilità delle perdite su crediti è possibile leggere l’articolo: Perdite su crediti: il punto sulla normativa civile e fiscale.

Fonte:
Notizia del: 2024-04-23
Nuovo Codice sanzioni Commercialisti: in vigore dal 18.04

Il nuovo regolamento con il codice delle sanzioni disciplinari dei Commercialisti, datato 17 aprile 2024, pubblicato dal CNDCEC, si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione. Le norme si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’articolo 34 del decreto n. 139 del 2005 e ai tirocinanti.

Il codice consta di 29 articoli e all'art 4 reca Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari e agli articoli seguenti vengono dettagliate.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-23

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